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Inps e inail, differimento pagamenti al 20 agosto 2011 (lunedì 22)

INPS - Messaggio 08 giugno 2011, n. 12442

OGGETTO: Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti contributivi.

Con D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011 n. 111, é stato disposto che il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2011 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro la predetta data.

Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

Per i datori di lavoro che operano con il flusso UNIEMENS individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese.

Con riferimento alle aziende autorizzate – per il mese di luglio – al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, si precisa che i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (20 agosto).

Il Direttore Generale
Nori


I NAIL - Nota 18 maggio 2011, n. 3698
Differimento dei termini dei versamenti da effettuare nel mese di agosto 2011

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate
Prot. 3698 del 18.5.2011

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Differimento dei termini dei versamenti da effettuare nel mese di agosto 2011.

Si comunica che il D.P.C.M. del 12 maggio 2011( 1) , all'art. 3, comma 1, prevede la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2011 il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997, aventi scadenza compresa tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, senza alcuna maggiorazione.
Si precisa, in proposito, che la proroga al 20 agosto 2011 riguarda i premi assicurativi dovuti ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra indicato.

Il Direttore Centrale
F.to Ing. Ester Rotoli

Note:

1- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011.




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