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In arrivo gli avvisi di addebito inps con valore di titolo esecutivo

La manovra estiva dello scorso anno (DL n. 78/2010) ha introdotto un nuovo sistema di recupero del credito dell'Inps, attraverso l'invio di una comunicazione denominata avviso di addebito, che sostituisce nelle forme la cartella esattoriale, ma nella sostanza ha valore di intimazione di pagamento degli importi in esso indicati all'agente della Riscossione.

La riforma del sistema di recupero crediti è entrata in vigore ufficialmente dal 1° gennaio 2011, ma come reso noto dallo stesso Inps, con messaggio n. 12782 del 14 giugno scorso, incomincia proprio in questi giorni a produrre i suoi effetti. Alle aziende che operano con il sistema Uniemens, infatti, stanno giungendo i primi avvisi di addebito, frutto delle elaborazioni centralizzate che l’Istituto ha cominciato ad avviare dallo scorso 20 giugno. Proprio dal mese di giugno, infatti, le strutture territoriali dell’Inps hanno ultimato le attività di gestione degli archivi, tramite le quali è stato possibile evidenziare tutte le posizioni debitorie dei contribuenti che ora diventano l’oggetto dell’avviso di addebito.

L’avviso di addebito - che va distinto dall'avviso bonario che continuerà ad essere inviato dalle sedi Inps e che ha altra natura - ha un’efficacia analoga a quella che aveva la cartella esattoriale, con la differenza che a recapitarlo è direttamente l'Inps. Infatti, l’Istituto, accertato il credito contributivo di propria competenza, consegna l’avviso di addebito agli agenti della riscossione, contestualmente all’invio al debitore. L’avviso deve essere pagato entro 60 giorni dalla notifica: anche tramite la modalità rateale.

Il contribuente può esperire l’autotutela nel caso in cui le somme siano già state pagate oppure non siano dovute per errori commessi dall’Istituto in fase di verifica. Tramite l’autotutela il contribuente può ottenere la correzione dell’errore, grazie alla sospensione dell’avviso e il suo successivo sgravio definitivo.

Infine, vi è la possibilità – sempre per il contribuente - di ricorrere in giudizio: l’avviso di addebito può essere opposto davanti al tribunale, nella cui circoscrizione ricade la sede Inps che lo ha emesso, entro 40 giorni dalla notifica. Il giudice, ravvisati i presupposti, può nel corso del giudizio di primo grado sospenderne l’esecuzione, se riscontra l’esistenza di gravi motivi. Secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 168/2010 restano esclusi dall’avviso di addebito i crediti oggetto di rateazione e quelli che fanno parte di un piano di rientro. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, si andrà incontro, però, alla revoca della dilazione e alla richiesta del pagamento del saldo del debito residuo, proprio mediante la notifica dell’avviso di addebito da parte dell’Ente previdenziale.

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