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Multa salva anche senza l'indicazione del numero di matricola dell'autovelox


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14564 del 4 luglio 2011, ha accolto, con rinvio ad altro giudice di merito, il ricorso presentato da un Comune avverso la decisione con cui nei precedenti gradi era stato annullato il verbale di accertamento di una multa per eccesso di velocità elevato dalla Polizia municipale a mezzo della strumentazione di autovelox.

La decisione impugnata aveva considerato nullo il verbale a causa della mancata indicazione del numero di matricola dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità. Accogliendo le doglianze dell'automobilista, i giudici di merito avevano ritenuto che detta omissione non aveva consentito al trasgressore il diritto di difesa e la verifica della funzionalità, omologazione e taratura dell'apparecchio.

Secondo la Corte di legittimità, per contro, “la mancata indicazione del numero di matricola dell'apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa". Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “il giudicante ha valorizzato pretesi indici formali di inaffidabilità dell'accertamento – quali la taratura, l'omologazione e il numero di matricola del singolo apparecchio – dovendo in sede di opposizione verificare o meno se l'accertamento fosse corretto. Ciò poteva risultare già sulla base della fede privilegiata – per una parte – o del valore presuntivo – per altra parte – delle attestazioni rese dai verbalizzanti, ove non superati da prova contraria offerta dall'opponente”.

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