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Niente condanna per una sola piantina di canapa indiana


La Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 25674 del 28 giugno 2011, ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro avverso la decisione con cui il Gup del Tribunale di Paola aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato di “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” nei confronti di un uomo che era stato sorpreso a coltivare una piantina di canapa indiana.

Per il giudice dell'udienza preliminare, nella specie, la coltivazione di una sola piantina non era idonea a porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica, con la conseguente non configurabilità del delitto contestato.

I giudici di legittimità hanno condiviso detto ultimo assunto spiegando che anche se la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico, costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, tuttavia, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata “spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile”.

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