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Il danno alla persona, compresa la perdita di chance, va integralmente ristorato


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14278 del 28 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato da una ragazza, una studentessa di venti anni che era rimasta vittima, quale pedone, di un investimento sulle strisce pedonali, avverso la decisione con cui i precedenti giudici di merito avevano escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da perdita di chance sul rilievo che, all'epoca del sinistro, la ricorrente non svolgeva attività produttiva di reddito.

Diversa l'interpretazione data dalla Corte di legittimità, secondo cui il danno alla persona deve essere comunque integralmente ed unitariamente ristorato, “sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate”.

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