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Condotta colposa del terzo trasportato di un motorino

In tema di applicazione del codice della strada è corretto ritenere sussistente il concorso di colpa, in caso di sinistro, del terzo passeggero di un ciclomotore. Per la sentenza n. 10526 del 2011 della Corte di cassazione, il terzo trasportato accetta consapevolmente i rischi derivanti dalla circolazione che avviene in condizioni di insicurezza del mezzo e pertanto ne sopporta le conseguenze.

Nei fatti, una donna conducente di un autoveicolo, che recava con sé il proprio figlio minorenne, subiva un incidente; un uomo col ciclomotore si offriva di dare un passaggio a lei ed al proprio figlio. Pertanto in violazione del codice della strada veniva effettuato un trasporto di 3 persone, di cui una minorenne, sul motorino. Ma per il fondo viscido il conducente perdeva il controllo cadendo a terra e la signora subiva dei danni fisici.

In sede di appello i giudici provvedevano a ridurre l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado ritenendo presente un concorso di colpa. Da qui il ricorso in cassazione della donna. I supremi giudici hanno ritenuto corretto l'operato della corte di merito affermando che la messa in circolazione di un mezzo in condizione di insicurezza è da imputare sia all'azione del conducente che del trasportato, che dà il consenso alla circolazione illecita. Quindi ognuno partecipa alla condotta colposa dell'altro.


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