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Affitto commerciale in bilico senza autorizzazioni edilizie



Conduce alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1578 cod. civ., il fatto che il locatore, in caso di affitto di immobile ad uso non residenziale, non possieda le autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie per la regolarità dell'immobile sotto il profilo edilizio.

Ma, aggiunge la sentenza n. 12286 del 7 giugno scorso della Corte di cassazione, ciò non accade se il conduttore ne era a conoscenza ed ha comunque potuto usare il bene secondo la destinazione d'uso convenuta nel contratto.

Per i giudici di cassazione deve essere sbandierato irrilevante il fatto che il conduttore abbia successivamente inoltrato la domanda di concessione in sanatoria, poiché “la domanda di risoluzione del contratto può essere proposta soltanto dopo che il provvedimento autorizzatorio sia stato definitivamente negato unicamente quando il conduttore sia a conoscenza della situazione dell'immobile alla data della conclusione del contratto o ne abbia accettato il rischio, non dichiarando l'uso al quale intende destinare i locali o manifestando di voler accettare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”.


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