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Assegno di mantenimento del figlio proporzionato al tenore di vita dei genitori

La Corte di cassazione, con sentenza n. 13630 depositata lo scorso 21 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di appello, a fronte della richiesta di ricalcolare l'assegno per il mantenimento del figlio in ragione del tenore di vita agiata che conduceva l'ex marito, avevano, per contro, diminuito l'importo del contributo dovutole sull'assunto che il figlio aveva solo sette anni e che la donna, comunque, aveva un lavoro proprio.

La madre aveva dunque adito i giudici di legittimità per far valere la contraddittorietà di una decisione che, seppur riconoscendo le elevatissime capacità reddituali dell'ex marito, un odontoiatra, aveva tuttavia ridotto il contributo per il mantenimento del figlio sulla base di un mero riferimento all'età del minore stesso.

Contraddittorietà confermata dalla Suprema corte secondo cui “proprio perchè si tratta del contributo di un genitore, debbono venire in considerazione una serie di parametri che, all'esito di una valutazione olistica e comparata, debbono portare a una individuazione dell'apporto di natura economica che essenzialmente tenga conto delle esigenze del minore stesso”.

E per la Cassazione, tali esigenze, “pur correlate all'età, non possono prescindere - nel rispetto del principio di proporzionalità che presiede all'obbligo di mantenimento - dalle risorse economiche dei genitori, dal tenore di vita già goduto e, in definitiva, dalle aspettative che derivano o possono derivare dalla collocazione sociale della famiglia”.


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