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Detassazione, la fondazione studi risponde

Non occorre adesione all’associazione e nessun parere preventivo ente bilaterale.

Per applicare il regime agevolato non occorre aderire ad alcuna associazione datoriale. Inoltre la normativa non prevede che debba essere richiesto il preventivo parere all’ente bilaterale per poter applicare l’imposta sostitutiva.

La Fondazione Studi, in risposta ad un quesito, riepiloga la normativa e la prassi in materia di detassazione per l’anno 2011.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che (Agenzia delle Entrate - Circolare n. 3/E/2011) che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è condizione sufficiente che il datore di lavoro attesti sullo schema di certificazione CUD che le predette somme:

– sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

– siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

In particolare l’agenzia delle Entrate Ministero del Lavoro n. 19/E del 10 maggio 2011 ha precisato:

Quanto alla forma dell’accordo o contratto collettivo ai fini della applicazione della imposta sostitutiva in esame, fermo restando quanto già precisato nella precedente circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dalle scriventi amministrazioni, non può tuttavia non rilevarsi come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto.

Al fine di rendere pienamente operativa la misura agevolativa in esame, si ritiene possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole elastiche ecc. In caso di recepimento di detti accordi, gli accordi territoriali o aziendali dovranno riportarne il contenuto.

L'art. 39, Cost., pertanto, pone le premesse per la disciplina della rappresentanza sindacale e della contrattazione collettiva in materia di lavoro, le quali sono imperniate sui seguenti principi:

- libertà dell'organizzazione sindacale;

- pluralismo sindacale e proporzionalità della rappresentanza;

- registrazione dei sindacati presso appositi uffici locali, condizionata all'adozione di statuti ad ordinamento democratico;

- riconoscimento della personalità giuridica ai sindacati registrati;

- capacità normativa contrattuale nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie interessate.

La struttura sindacale così configurata, se fosse stata attuata, avrebbe portato alla realizzazione di una contrattazione collettiva con efficacia "erga omnes", costituente, nell'ambito del diritto del lavoro, un livello intermedio a carattere generale fra l'autonomia individuale e la normativa di diritto pubblico.

Di fatto nel nostro ordinamento non è mai stata data attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 39, Cost., pertanto non possono essere stipulati contratti collettivi con efficacia erga omnes.

L'adesione ad un'associazione sindacale imprenditoriale comporta l'obbligo di applicare il contratto collettivo stipulato da quell'associazione, per effetto del mandato rappresentativo conferito con l'iscrizione. In questo caso l'azienda sarà tenuta ad applicare il contratto collettivo determinato in relazione alle clausole contenute nel campo di applicazione comunemente fissato dalle parti stipulanti.

Il contratto, inoltre, si applica anche nei confronti di color che, pur non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, implicitamente o esplicitamente abbiano prestato adesione allo stesso.

Il datore di lavoro può deciderei applicare un determinato CCNL, aderendovi esplicitamente, ad esempio indicandone gli estremi nel contratto individuale o nella lettera di assunzione (Cass SU 26 marzo 1997 n. 2655, Cass 8 maggio 2008 n. 11372). L’adesione può essere implicita, quando il datore di lavoro applica spontaneamente e costantemente un determinato CCNL o almeno le sue clausole più rilevanti e significative (Cass9 giugno 1993 n. 6412).

Da quanto detto per applicare il regime agevolato non occorre aderire ad alcuna associazione datoriale. Inoltre la normativa non prevede che debba essere richiesto il preventivo parere all’ente bilaterale per poter applicare l’imposta sostitutiva.


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