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Bancarotta: richiesta di revoca del patteggiamento a seguito di riforma delle norme incriminatrici


La Corte di cassazione, con sentenza n. 18137 del 2011, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un imprenditore il quale, dopo aver patteggiato in un procedimento in cui era imputato per false comunicazioni sociali e bancarotta documentale fraudolenta, aveva successivamente instato per la revoca della sentenza di patteggiamento in quanto, alla luce della riforma del 2002, erano mutati i requisiti applicabili per verificare la sussistenza dei reati contestatigli; nel dettaglio, era divenuto insussistente il requisito delle soglie di punibilità mentre erano applicabili il criterio delle soglie percentualistiche e quello della alterazione sensibile i quali tuttavia, difettavano nel caso in esame.

A detta della difesa dell'imprenditore, infatti, i fatti contestatigli non potevano più essere sussunti nel reato di bancarotta impropria attualmente in vigore; nella specie, inoltre, mancava sia la presenza di nuove false comunicazioni che il collegamento causale tra il reato societario e il dissesto della società.

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