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Alla vittima di stupro vanno riconosciuti danni morali valutati anche in via equitativa

Con sentenza n. 13611 del 21 giugno 2011, la Terza sezione civile della Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di appello, in una vicenda di stupro che aveva visto come vittima di due minori una ragazzina di soli tredici anni, avevano riconosciuto alla stessa il risarcimento del danno morale subito, valutandolo equitativamente in 10mila euro.

A fronte del ricorso presentato da parte di uno dei due stupratori, il quale lamentava la mancanza della prova della violenza e, quindi, l'infondatezza della condanna al pagamento dei danni morali, i giudici della Suprema corte hanno sottolineato l'indubitabile pregiudizio che si era concretizzato rispetto ai diritti della ragazzina tra cui “certamente quello pregnante della innocenza del fanciullo, nonché quello della sua reputazione di immagine”.

Inoltre, nei casi di violenza – conclude la Cassazione - “la persona offesa è contemporaneamente soggetto passivo e oggetto di violenza e il soggetto passivo è degradato a oggetto”. Ne discendeva la correttezza della decisione di merito di rideterminare il danno morale in via equitativa, e ciò anche in considerazione della circostanza che “l'odioso fatto ha effetti ultrattivi nell'equilibrio psico-fisico di un minore, oltre che di ogni altra, sia pure adulta, vittima”.


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