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Ravvedimento operoso


Se è carente è vano.

Con l'Ordinanza n. 12661 del 09 Giugno 2011, la Corte di Cassazione ha confermato la linea presa dall'Amministrazione Finanziaria in materia di ravvedimento operoso.
Infatti il mancato versamento integrale dell'importo stabilito per la sanzione ridotta legittima la ripresa nella misura di legge (30%) della sanzione ridotta.
Gli effetti quindi del ravvedimento operoso sono subordinati all'esatto pagamento di quanto richiesto, pena la validità dell'istituto che consente al contribuente di regolarizzare la sua posizione debitoria.


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