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Escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare

Secondo il Consiglio di stato – sentenza n. 3110 del 24 maggio 2011 - la tempestiva proposizione dell'azione d'annullamento, “se è vero che nel nuovo quadro codicistico non può più rilevare ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, continua a rilevare ai fini della affermazione dell'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento illecito dell'Amministrazione e la produzione del danno, quando” – come riconosciuto nel caso esaminato - “nelle determinazione di quest'ultimo ha avuto rilievo determinante il comportamento del danneggiato, avendo egli omesso di esperire i rimedi che l'ordinamento gli ha messo ha disposizione per contrastare tale comportamento”.

Nella specie, gli atti amministrativi contestati dal danneggiato erano stati adottati dall'Amministrazione negli anni 1961-1964, mentre la sua iniziativa giudiziaria risaliva agli anni 2000, nonostante l'assenza di impedimenti alla tempestiva utilizzazione dei mezzi di tutela previsti.

Ed, infatti – si legge nel testo della decisione - è escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.


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