Sei in: Altro

Richiesta del tfr dell'ex coniuge anche in pendenza di giudizio

L'ex moglie ha diritto ad una quota del Tfr dell'altro coniuge anche quando l'indennità è maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, e quindi non è stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio e non è stato liquidato l'assegno di divorzio.

L'importante pronuncia giunge dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 12175 del 6 giugno 2011, ha precisato che “costituendo l’attribuzione dell’assegno di divorzio condizione dell’azione con la quale si domandi la percentuale del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 12 bis”, legge n. 898 del 1970, “per il suo accoglimento non è necessario che detta condizione sussista al momento della proposizione della domanda ma è sufficiente la contestuale formazione del giudicato sulle due domande”.

L'articolo qui richiamato attiene al diritto del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio di ottenere, se non risposatosi e in quanto titolare dell'assegno di cui all'art. 5, una parte del Tfr percepita dall'altro coniuge.

Di altro avviso la giurisprudenza prevalente che ritiene essere necessario, prima di chiedere la quota del Tfr, che il giudizio di divorzio sia concluso e l'avvio di un nuovo processo.


www.studiogiammarrusti.it