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Circolare giustizia sulla tenuta del registro degli organismi di conciliazione

Il ministero della Giustizia ha emanato, lo scorso 13 giugno, una circolare sull'”Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso”.

Nel testo del provvedimento viene evidenziata l'applicabilità della disciplina del silenzio assenso con riferimento al procedimento di iscrizione degli organismi di mediazione nel registro del ministero della Giustizia: in particolare, viene precisato come, trascorso il termine di quaranta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero del termine di venti giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, si determini l'iscrizione automatica nel registro nel caso in cui il ministero non abbia espressamente provveduto in proposito. Successivamente, l'amministrazione potrà, comunque, intervenire o in via di autoannullamento o, comunque, attivando i propri poteri di vigilanza.

Individuate, nella circolare, alcune ipotesi applicative che richiedono particolare attenzione nella redazione della modulistica. E così, con riferimento alla sede dell'ente viene chiarito come debba essere specificamente indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l'immobile sia in godimento per locazione o comodato, la data di registrazione dell'atto; per quel che concerne i requisiti dei mediatori, questi – viene sottolineato - devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale.



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