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Aidc. l’avviamento passa al conferitario unitamente all’azienda

L'8 giugno 2011, la Commissione Norme di Comportamento dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ha emanato la norma 181, in materia di “Conferimento d’azienda e regime fiscale dell’avviamento”.

Scopo del documento è offrire agli operatori un’interpretazione chiara dell’argomento, oggetto di frequenti controversie, discostandosi al contempo da quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2010.

Nel documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria aveva precisato che l’avviamento non costituisce oggetto di trasferimento aziendale e, dunque, ai fini fiscali, la cancellazione della posta da parte del conferente obbligava quest’ultimo a procedere all'ammortamento dell’avviamento seguendo le previsioni di legge ordinarie e nei termini previsti dal Tuir (norme sul riallineamento).

Diametralmente opposta è la presa di posizione dell’Aidc. La Massima desunta dalla nuova norma è che l’avviamento, dal punto di vista civilistico, è un’attività che si presenta inscindibilmente legata all’azienda cui si riferisce. È una qualità dell’azienda e si trasferisce necessariamente con essa. Dunque, in caso di conferimento di un’azienda, il conferitario subentra nell’avviamento, che già sussisteva in capo al conferente. Ovvero: il conferitario, dal punto di vista contabile, deve iscrivere l’avviamento dell’azienda ricevuta, acquisendolo unitamente agli altri elementi che compongono l’azienda. Iinoltre, egli subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale esso viene iscritto nella contabilità del conferitario.

Anche la rilevanza fiscale o meno del valore di iscrizione dell’avviamento nella contabilità del conferente è irrilevante ai fini del suo necessario trasferimento unitamente all’azienda conferita. Pertanto, la nota osserva che, in ogni caso, essendo l’avviamento un “elemento” dell’azienda, la rilevanza fiscale dell'avviamento in un'operazione di conferimento e l'eventuale affrancamento del maggior valore civilistico rispetto a quello fiscale soggiacciono alle stesse regole previste dal legislatore per gli altri elementi dell'attivo. Il rinvio è a quanto disposto dall'articolo 176, comma 1, del Tuir, attuativo della disciplina del riallineamento, secondo cui in applicazione del regime di neutralità fiscale, il soggetto conferitario “subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli stessi elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda” conferita.

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