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Provvedimento amministrativo illegittimo ma senza annullamento ex tunc

Con sentenza n. 2755 del 10 maggio 2011, il Consiglio di stato, nell'accogliere il ricorso di un'associazione ambientalistica avverso il piano faunistico venatorio messo a punto dalla Regione Puglia ed emanato in assenza dell'attivazione del procedimento sulla valutazione ambientale strategica, prescritto dalla legislazione di settore, ha comunque mantenuto fermi tutti gli effetti del provvedimento impugnato illegittimo anziché sancirne l'annullamento con effetti ex tunc.

Ciò – spiega il Collegio amministrativo – in quanto, nelle circostanze di specie, l'applicazione della regola dell'annullamento con effetti ex tunc dell'atto impugnato sarebbe risultata incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto avrebbe comportato l'azzeramento di tutte le norme protettive previste nel piano, provocando un vuoto di disciplina ancor più pregiudizievole per l'interesse alla tutela della fauna.

Contestualmente, quindi, il Consiglio ha dichiarato “il dovere della Regione Puglia di procedere alla rinnovata emanazione – con effetti ex nunc - del piano faunistico venatorio regionale efficace fino all'anno 2014 e di concludere il relativo procedimento entro il termine di dieci mesi, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”.

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