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La cassa si tiene i contributi non utili alla pensione


La sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 12209 del 6 giugno 2011, ha stabilito che le Casse di previdenza professionali privatizzate – nel caso la forense – sono legittimate ad adottare misure che prevedono la non restituibilità dei contributi versati dagli iscritti.

Secondo la Corte le Casse privatizzate, nell'esercizio della propria autonomia, sono abilitate a derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni.

Molte Casse professionali hanno ormai abrogato tacitamente la disposizione, ex articolo 21 della legge 570/80, del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili a fini pensionistici.

Nel caso di specie, inoltre, il pensionato aveva chiesto la restituzione dopo l’entrata in vigore della disciplina, ma quando ancora non era maturata la situazione che dà diritto al trattamento.

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