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La cassazione sul calcolo della pensione degli avvocati: da considerare anche gli anni di inattivita`


La Corte di cassazione, con sentenza n. 12136 depositata lo scorso 3 giugno 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il criterio di calcolo adottato dalla Cassa forense per la liquidazione della sua pensione.

Il professionista, in particolare, lamentava che nell'ambito dei quindici anni solari precedenti la maturazione della pensione, non avrebbe dovuto tenersi conto delle annualità in cui egli non era stato iscritto e per le quali il suo reddito professionale era stato nullo; tanto che l'entità del trattamento liquidatogli si era ridotta al minimo pensionabile. Secondo la sua tesi, gli anni da considerare a ritroso dovevano essere necessariamente quelli in cui lo stesso era stato effettivamente iscritto all'Albo ed aveva versato i contributi alla Cassa forense.

Diversa la lettura della Suprema corte, secondo cui “nell'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, Legge n. 576/80, come sostituito dall'articolo 1 Legge n. 141/92, stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione “quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione” indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto”.



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