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Credito d'imposta a favore delle nuove assunzioni

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE NUOVE ASSUNZIONI


Sono ammessi a beneficiare del credito d'imposta per le nuove assunzioni tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, in qualità di datori di lavoro, incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, e Molise ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

L'incremento del numero dei lavorativi dipendenti a tempo indeterminato, compresi i soci lavoratori di società cooperative, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia con riferimento al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero di lavoratori impiegati dal datore di lavoro, al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell' art. 2359 c.c. o facendo capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


Il credito d'imposta, di importo pari a € 333, 00 mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentati a € 416, 00 in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato", spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento.

Il credito di imposta spetta a condizione che:

  • i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap o siano lavoratrici donne che rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;
  • siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione;
  • il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o dal licenziamento per giusta causa.

per fruire del credito d'imposta, i soggetti beneficiari inoltrano al Centro operativo di Pescara dell' Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica. L' Agenzia delle entrate:

  • esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati da essa indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti;
  • entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, ne comunica l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.




Con il decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008 sono state disciplinate le modalità operative di accesso al credito d'imposta a favore delle imprese, dei professionisti e di altri datori di lavoro, che nell'anno 2008 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007.

Introdotto dall'art. 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) (1) il credito d'imposta a favore dell'occupazione presenta numerose analogie nel meccanismo di funzionamento rispetto al precedente credito, disciplinato dall'art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ma se ne differenzia sostanzialmente per l'ambito territoriale di applicazione limitato alle aree svantaggiate del Mezzogiorno.

Operativo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, già a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali, il credito d'imposta è fruibile anche per gli anni 2009 e 2010.

Commisurato agli incrementi della base occupazionale, il credito d'imposta a favore delle nuove assunzioni previsto dalla Finanziaria 2008 ha come obiettivo evidente, ma non unico, l'aumento dei livelli occupazionali. Di sicuro rilievo, infatti, appare anche l'effetto incentivante che la misura potrebbe avere sui datori di lavoro ai fini dell'emersione del lavoro irregolare, tenuto conto, soprattutto, che tra le condizioni di accesso al credito d'imposta la disposizione impone ai beneficiari il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonchè delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, con riferimento non solo ai lavoratori neo-assunti, ma a tutto il personale dipendente
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