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Compensazione ritenute residue


L’Agenzia delle entrata con al circolare n. 24/2011 fornisce i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a tremila euro.

L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), e quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer).

Il nuovo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA Conseguentemente, sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti, chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta in cui hanno superato le soglie previste.

Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 24/2011 chiarisce che le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili, esenti.

Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.

Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre 2010 dell’Agenzia delle entrate ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.

Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni è il 31 ottobre 2011.

Testo della circolare


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