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Detrazione iva sugli acquisti dei veicoli a motore

DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI DEI VEICOLI A MOTORE


Il regime di detraibilità IVA sull'acquisto dei veicoli stradali a motore sino a settembre 2006 prevedeva una detraibilità forfettaria.

La Corte di Giustizia CE, con la sentenza C-228/05 ha rilevato l'incontabilità della norma nazionale, con riferimento al regime di detrazione iva, con la disciplina comunitaria. In particolare, la Corte di giustizia ha dichiarato illegittima la disciplina dettata dal D.P.R. n. 633/1972, art 19-bis 1, lett.c.), che, con decorrenza dal 1 ° gennaio 2006, statuiva l'indetrabilità dell'85% dell'IVA sull'acquisto e sull'importazione di veicoli stradali a motore .
Il pronunciamento dei giudici comunitari ha determinato l'eliminazione con effetto immediato, e quindi a far data dal 14 settembre 2006, delle limitazioni imposte alla detrazione IVA per l'acquisto, l'importazione e il noleggio, di ciclomotori, motocicli e autovetture e relative spese di manutenzione, impiego, custodia, riparazione, carburante e lubrificante. Pertanto, si è tornati al regime ordinario di detraibilità:rispetto dei requisiti dell'inerenze e dell'afferenza. Inoltre è stata riconusciuta la possibilità ai contribuenti di recuperare l'iva non detratta a partire dal 2003.
Il Governo ha emanato il D.L. n. 258/2006, noto come "Decreto salva gettito", con il quale si è bloccata l'ordinaria procedura d recupero dell' IVA non detratta, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, e l'ordinaria procedura di compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Per il recupero dell'IVA è stata definita un'unica strada quale quella dell'istanza di rimborso secondo calcolo forfettario ovvero calcolo analitico.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, l'Italia ha richiesto alle Autorità comunitarie una deroga all'ordinaria disciplina di detrazione dell'Iva mediante introduzione di precisi limiti sulla base di un criterio forfettario. Il Consiglio dell'Unione Europea ha accolto la richiesta dell'Italia autorizzando l'introduzione di una limitazione al diritto di detrazione dell' IVA sull'acquisto di veicoli a motore e relativi beni/servizi non utilizzati nell'esercizio esclusivo di attività d'impresa, arti e professioni, nella misura del 40%.
La decisione è stata accolta nel nostro ordinamento con la legge Finanziaria 2008, art. 1, comma 261, lett. e), numero 1, che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972. art. 19-bis1, lett. a), b), c) e d). In particolare, la nuova lett. c) statuisce che: "l' imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. Per veicoli stradali a motore si intendono tuti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere , escluso quello del conducente, non è superiore ad otto".
La Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008 evidenzia come dal disposto del nuovo D.P.R: n. 633/1972, art. 19-bis1, lett. a), b), c), d), non rientri nell'ambito di applicazione della nuova disciplina l'acquisto dei ciclomotori di cilindrata superiore ai 350 c.c. e l'acquito dei relativi beni e servizi. Ne consegue che per essi opera l'indetraibilità oggettiva.
Per i veicoli utilizzati in modo promiscuo si applica la detrazione forfettaria nella misura del 40%.
La detrazione non si applica laddove esistono limitazioni per l'effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA.
Per i veicoli stradali a motore