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Congedo di maternità e congedo parentale

Dopo il parere favorevole della conferenza unificata e delle commissioni al Senato, lo schema di decreto legislativo attuativo del Collegato Lavoro ha ricevuto il parere favorevole della Commissione lavoro alla Camera. Una delle novità riguarda il congedo di maternità nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza. Quando ciò si verifica successivamente al 180° giorno dall’inizio della gestazione, è prevista la facoltà, per la lavoratrice, di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, a condizione che il medico specialista e il medico competente attestino che tale rientro non arreca pregiudizio al suo stato di salute.
- Relativamente al congedo parentale, il provvedimento stabilisce che ne hanno diritto a fruire, per ogni figlio minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, entro il compimento dell’8° anno di vita del bambino, in via continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, purché il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.


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