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Emissioni inquinanti: autorizzazione all'impianto sulla base di una valutazione globale



La Corte di giustizia Ue, con sentenza pronunciata il 26 maggio 2011 relativamente alle cause riunite C-165/09, C-166/09 e C-167/09, ha spiegato che le autorità nazionali competenti degli Stati membri, al momento del rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, non devono includere, tra le condizioni di rilascio della autorizzazione, i limiti nazionali di emissione degli inquinanti stabiliti dalla direttiva LNE 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

Ed infatti – precisano i giudici europei - l'autorizzazione rilasciata per un impianto industriale dev'essere valutata “sulla base di una valutazione globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale interessato”.

In particolare – si legge nel testo della decisione - nel periodo transitorio previsto dalla Direttiva LNE e che va dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, una semplice misura specifica relativa a una sola fonte di inquinanti che consista nella decisione di rilascio di un'autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, “non sembra atta, di per sé, a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva LNE, vale a dire quello di non superare i limiti nazionali di emissione ivi stabiliti entro il 2010”.

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