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La natura amministrativa dei giudizi disciplinari

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11068 del 26 maggio 2011, ha spiegato che i Consigli degli ordini professionali, quando operano in materia disciplinare, esercitano funzioni non giurisdizionali ma amministrative, che rappresentano il potere attribuito loro per legge “per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire”.

Ne consegue che, nei giudizi disciplinari nei confronti del professionista, deve essere dato rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto modo di avere conoscenza dell'addebito e di discolparsi senza che sia richiesta, per contro, “una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito”, e che l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non vada fatta alla stregua di un confronto meramente formale.

Nella specie, è stato ritenuto valido un procedimento disciplinare a cui era stato sottoposto un geometra senza che allo stesso fossero stati dettagliatamente contestati i fatti, oggetto, questi, di una precedente pronuncia penale.

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