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Cfc. ultimi chiarimenti delle entrate

Alla luce delle modifiche apportate agli articoli 167 e 168 del Tuir ad opera del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, in materia di Controlled foreign companies, e i cui effetti si applicano dall’anno d’imposta 2010, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con un nuovo documento di prassi al fine di rispondere alle numerose questioni di dettaglio sorte sull’argomento.

La corposa circolare n. 23/E, pubblicata in data 26 maggio 2011, si articola sotto forma di domande e risposte e prende in esame i temi più controversi della nuova disciplina Cfc.

In primo luogo, al fine di concedere maggior tempo ai contribuenti che hanno dovuto fare i conti con le nuove problematiche legate all’estensione della normativa alle società extra black list, è stato deciso di prorogare al prossimo 30 giugno il termine per presentare l’interpello disapplicativo riferito al periodo d’imposta 2010. L’Agenzia ha tenuto a ribadire che la presentazione dell'interpello disapplicativo della normativa Cfc è un adempimento obbligatorio posto a carico del contribuente e dal momento che tale compito é legato al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è avvertita la necessità di spiegare cosa accade nel caso in cui le istanze risultino scadute tra il 1° giugno e il 30 giugno 2011. Per l’Agenzia, le stesse si considereranno validamente proposte se presentate entro tale ultima data.

Inoltre, è ribadito che le Entrate devono rispondere all’interpello entro 120 giorni. Ma, alla domanda su cosa succede se il contribuente che decide di sfruttare la proroga ottiene la risposta dopo la scadenza di Unico, fissata per il prossimo 30 settembre, sono state offerte due possibili alternative:

- presentare ugualmente Unico entro il 30 settembre e poi inviare una dichiarazione integrativa;
- inviare in ritardo la dichiarazione sfruttando il ravvedimento ma, comunque, rispettando il termine dei 90 giorni.

Nel caso in cui la Cfc sia posseduta attraverso una catena di società italiane, l’interpello deve essere presentato dalla controllante di ultimo livello che è tenuta a dichiarare il reddito nel quadro FC. Per agevolare la cosa, si riconosce la possibilità di inviare l’istanza anche da parte della controllante che detiene la partecipazione diretta, che dovrà in ogni caso illustrare tutta la struttura del gruppo.

Per ciò che riguarda il tax rate, si prevede la sterilizzazione dell'ammontare delle perdite pregresse, cioè quelle prodotte prima dell'applicazione alla società estera della disciplina Cfc, a prescindere dalla loro anzianità e dai motivi che hanno portato alla loro formazione. Pertanto, si ribadisce che le perdite estere ai fini della identificazione del tax rate possono essere compensate dal reddito effettivo tassato per trasparenza in anni successivi, a condizione che lo esso venga evidenziato nel modello Unico, quadro FC dell’esercizio di formazione.

Infine, per quanto riguarda la corretta determinazione delle tipologie di fondi cui si può applicare o meno la disciplina delle Cfc, l’agenzia delle Entrate specifica che la citata normativa non può trovare applicazione con riferimento a quelle entità estere che, per le loro caratteristiche operative, derivanti dalla stessa legge che le disciplina e in base alla quale sono costituite, sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro; seguono politiche d'investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza e sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia dai partecipanti stessi. Si tratta cioè, dei cosiddetti fondi armonizzati, oppure di un Organismo d'investimento collettivo del risparmio stabilito in Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo e soggetto, comunque, a forme di vigilanza.


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