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La revoca dell'aggiudicazione definitiva deve essere notificata all'interessato













A seguito dell'esercizio del potere di autotutela la pubblica amministrazione deve rendere partecipe il soggetto su cui ricadranno gli effetti della decisione presa.

E' il principio fissato dal Consiglio di stato, quinta sezione giurisdizionale, con sentenza n. 2456 del 27 aprile 2011, aggiungendo che, in una procedura di gara ad evidenza pubblica, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva il destinatario dell'atto acquisisce una posizione di vantaggio ed ha diritto ad un contraddittorio con l'autorità locale relativamente all'esercizio del potere di autotutela che si estrinseca con la revoca dell'aggiudicazione.

Pertanto tale potere non può avvenire in condizioni di assoluta autonomia dovendo la stazione appaltante provvedere alla “comunicazione dell'avvio del procedimento quantomeno nei confronti dell'aggiudicatario la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall'adozione dell'atto di revoca”.


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