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La riformulazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

All’interno del vigente ordinamento delle sanzioni penali tributarie sono state introdotte molteplici disposizioni volte a colpire la “sottrazione” al pagamento delle imposte e quindi a facilitare, ma soprattutto tutelare, l’efficacia della riscossione: tali disposizioni operano in presenza della semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione. Dopo un susseguirsi di atti normativi che hanno innovato la materia dal punto di vista sanzionatorio, l’attuale quadro normativo relativo al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Le nuove disposizioni che puniscono con la reclusione chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi IVA in misura superiore ad una determinata soglia, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva, non richiedono che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi. Sono quindi elementi essenziali della fattispecie: - il fine, dal punto di vista psicologico, di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario, e quindi che vi sia dolo specifico; - dal il punto di vista materiale, che vi sia una condotta fraudolenta atta a vanificare l’esito dell’esecuzione tributaria coattiva. Dalle nuove disposizioni si rinviene una trasformazione della fattispecie dal reato di danno a reato di pericolo messa in atto dal legislatore al fine di anticipare la tutela del bene protetto consistente nell’interesse dello Stato all’effettiva riscossione dei tributi e alla conservazione delle garanzie patrimoniali che assistono il suo credito tributario. In applicazione del principio di offensività, secondo cui non vi può essere reato senza un’offesa ad un bene giuridico, per tutti i reati “dichiarativi” il legislatore ha spostato in avanti il momento in cui il reato si perfeziona, individuato nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o dell’IVA. Dal punto di vista delle condotte criminose troviamo: - dichiarazione fraudolenta, - dichiarazione infedele, - omessa dichiarazione. A queste si aggiungono alcune figure “collaterali”, come quelle relative all’emissione di fatture o di altri documenti riferiti ad operazioni inesistenti al fine di consentire ai terzi l’evasione, all’occultamento o alla distruzione di documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, e alla sottrazione alla riscossione coattiva delle imposte mediante il compimento da atti fraudolenti su beni propri o altrui. L’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 51.654, 69 €, aliena simultaneamente o compie altri fatti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. Il successivo D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, oltre ad aver ridotto la soglia ad euro 50.000, ha anche introdotto una circostanza aggravante nell’ipotesi in cui le somme il cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori ad euro 200.000: in tale circostanza la norma prevede la reclusione da 1 anno a 6 anni. Il secondo comma dell’art. 11 dispone, infatti, che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000. se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000 si spplica la reclusione da 1 anno a 6 anni”. Dal punto di vista della condotta, consistente nell’alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni a rendere inefficace la riscossione coattiva, è sufficiente la semplice idoneità della stessa a rendere inefficace la procedura di riscossione, e non anche l’effettiva verificazione dell’evento. L’elemento soggettivo richiede solo il dolo specifico. Il contribuente deve aver agito al fine di sottrarsi al pagamento di imposte o di interessi e sanzioni ad esse relativi.