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Non hanno alcun valore le indicazioni della circolare ministeriale sui condoni non conformi alla legge


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19330 del 17 maggio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Salerno aveva confermato il provvedimento di demolizione di un'opera edilizia da lei abusivamente realizzata.

La ricorrente rilevava di aver presentato regolare domanda di condono edilizio per le opere realizzate e che, la pendenza del relativo procedimento, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad accogliere l'istanza; questa, per contro, era stata rigettata sul presupposto della non condonabilità delle opere stante la loro natura non residenziale. Tale opzione ermeneutica, secondo la donna, doveva ritenersi errata in considerazione della Circolare ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 7 dicembre 2005, n. 2699 che espressamente ammetteva la condonabilità degli interventi aventi destinazione non residenziale.

Secondo la Corte, tuttavia, era da considerare corretto l'operato del giudice istruttore il quale, nella valutazione della domanda di sospensione dell'esecuzione a seguito della presentazione di una istanza di condono, aveva legittimamente proceduto con la verifica della sussistenza dei “requisiti di condonabilità delle opere” ex lege.

Poiché, quindi, la norma di riferimento riguarda espressamente le “nuove costruzioni residenziali”, nessuna rilevanza poteva assumere, nel caso in esame, il contenuto della circolare suddetta. Detto tipo di atto – continua la Corte – ha infatti la natura di atto meramente interno alla pubblica amministrazione, esprimendo, esclusivamente, “un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice”.


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