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L’agente di assicurazione paga l’irap se ha il requisito dell’autonoma organizzazione

La corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10583 depositata il 17 maggio 2011, chiarisce che anche se per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura dell'attività svolta, sussistendo sempre il presupposto impositivo Irap, ricorre il vizio di motivazione se il giudice di merito non indica gli elementi da cui derivi il proprio convincimento. Dunque, il giudice deve evidenziare l’approfondita analisi logico-giuridica da cui ha tratto il convincimento, rendendo in tal modo possibile il controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento.

Sullo stesso tema interviene l'ordinanza n. 10851, depositata lo stesso 17 maggio 2011 dalla Cassazione. Ne è oggetto l'esclusione degli agenti di assicurazione dalla categoria degli imprenditori, per i quali il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura dell'attività svolta. In questo caso, la Suprema corte ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione, che chiedeva l’assoggettamento ad Irap per l’intrinseca natura dell’attività svolta, spiegando che per consolidato orientamento gli agenti di assicurazione sono equiparati agli agenti di commercio. Pertanto, pagano l'Irap solo se possiedono un'autonoma organizzazione, non intrinseca nella natura dell’attività svolta.

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