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Le novità nella detassazione introdotte dalla circolare 19/e dell'agenzia delle entrate


Retroattività degli accordi

(cc= contratti collettivi)

CIRCOLARE 3/E

PARERE FONDAZIONE STUDI 8/11

CIRCOLARE 19/E

La retribuzione premiale corrisposta nel 2011 è agevolata a condizione che sia erogata sulla base di accordi o di cc territoriali o aziendali anche preesistenti alla data di entrata in vigore della norma, purché in corso di efficacia.

La norma comprende tutte le somme erogate in attuazione di quanto previsto dai cc, quindi è rimessa ampia delega alle previsioni contrattuali.

L’accordo di secondo livello può avere effetto retroattivo, le parti possono ratificare la volontà già sussistente intesa a disciplinare per tutto il 2011 gli istituti economici correlati alla produttività.

(definizione della decorrenza in

forma verbale e poi formalizzato l’atto)

La produttività che scaturisce da un’intesa collettiva opera sempre per il futuro.

Trattandosi di emolumenti versati in attuazione di cc territoriali o aziendali, l’accordo deve essere stipulato prima della loro erogazione

L’accordo quadro dell’8 marzo 2011 recepisce il contenuto dei contratti nazionali con decorrenza dall’inizio del 2011, producendo effetti anche per il passato.

Le somme erogate nel 2011 prima della stipula dell’accordo o del cc non possono essere soggette al 10% anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.



Forma scritta degli accordi

CIRCOLARE 3/E

Punto 2

PARERE FONDAZIONE STUDI 8/11

CIRCOLARE 19/E

Per i CCNL di diritto comune non esiste un onere di tipo formale perciò possono concorrere a incrementi di produttività gli accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare.

Il datore dovrà fornire prova (su richiesta) dell’esistenza di specifici accordi o cc territoriali o aziendali

I contratti possono non avere forma solenne.

Il presupposto di legge per godere del beneficio fiscale non è la stipulazione scritta, ma la sussistenza in concreto di un accordo collettivo tra le parti.

L’accordo di secondo livello ratifica una volontà già sussistente delle parti stesse di disciplinare per tutto il 2011 gli istituti correlati alla produttività.

Ai fini della prova e allo scopo di scongiurare contenziosi è indispensabile la formalizzazione per scritto dell’accordo o del cc.



Accordi nazionali siglati nel 2011

8 marzo

industria

10 marzo

cooperazione

23 marzo

artigianato

25 marzo

edilizia

6 aprile

terziario

7 aprile

turismo

13 aprile

studi professionali

26 aprile

sistema confcommercio



Sanzioni

(Circolare 19/E)

Sostituti d’imposta che hanno applicato la detassazione senza il rispetto delle norme in vigore per il 2011

Sanzioni

Condizione

NESSUNA

Versamento della differenza d’imposta entro il 1° agosto 2011

(termine differito al 22 agosto in virtù della proroga degli adempimenti fiscali)

Interessi

SI

Risoluzione n.109/E/2007



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