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La banca risponde per le valorizzazioni non consentite operate dai dipendenti

La Corte di cassazione, con sentenza n. 10748 del 16 maggio 2011, ha confermato la sanzione amministrativa disposta con decreto del ministero dell'Economia su proposta della Consob nei confronti di un istituto di credito per alcune valorizzazioni operate da due suoi dipendenti; dette valorizzazioni erano state poste in violazione degli obblighi che caratterizzano il rapporto tra clientela e banca in quanto avevano rappresentato ai clienti “senza lasciare tracce informatiche negli archivi della banca” consistenze patrimoniali non in linea con le quotazioni di mercato.

In particolare, gli organi giudiziari avevano rilevato che le obbligazioni zero coupon a lunga scadenza venivano valorizzate al valore nominale nonostante il prezzo di realizzo fosse notevolmente inferiore, e che il rischio relativo alle operazioni aperte non veniva adeguatamente evidenziato. Relativamente alla mancata marginazione, necessaria in caso di negoziazione di opzioni al fine di costituire un margine di garanzia all'operazione, essa non consentiva di rilevare il rischio di tali operazioni aperte.

Era stato dunque violato il generale dovere di diligenza prescritto dall'articolo 21 del Testo unico bancario (Decreto legislativo n. 58/1998).


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