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Il sistema fiscale della previdenza complementare

La disciplina della previdenza complementare è stata oggetto di numerose rivisitazioni e riforme ad opera del D.L.gs. 5 dicembre 2005, n. 252, in vigore dal 1° gennaio 2007: il fine del legislatore, in sostanza, si rinviene nel tentativo di garantire la conservazione di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento mediante un’integrazione del regime pensionistico ordinario.


Per poter esaminare più da vicino gli aspetti tributari della previdenza complementare occorre distinguere le tre diverse fasi che caratterizzano la stessa.

1. LA CONTRIBUZIONE

Il finanziamento, e quindi la contribuzione, delle forme di previdenza complementare che realizzano l’obiettivo di costituire una pensione integrativa in favore di chi vi aderisce, può avvenire tramite il versamento dei contributi da parte dei dipendenti oppure del datore di lavoro, o attraverso il conferimento, da parte dei lavoratori, del TFR “maturando”.

Per quanto riguarda la misura dei contributi la legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l’entità della contribuzione, lasciando ai contratti a agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi.

Dal punto di vista fiscale le contribuzioni alle forme di previdenza complementare non sono assoggettate ad imposta, ma, al fine di favorire il ricorso a tale strumento integrativo sono previste forme di deducibilità dei contributi versati dal reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF non superiore a 5.164, 57 €. L’art. 10 del TUIR prevede, infatti, la deducibilità del reddito complessivo della persona fisica dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, con le condizioni illustrate nell’art. 8 del D.L.gs. n. 252/2005 il quale, dopo aver richiamato i requisiti che legittimano la deducibilità dei contributi, concessa anche per i contributi versati ai fondi pensione istituiti presso gli Stati membri dell’UE e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione, prevede che:

- Le somme versate ai fondi pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164, 57; la parte eccedente, per il quale il soggetto non ha fruito della deduzione , non deve essere assoggettata ad imposizione al momento della liquidazione della prestazione (nella terza fase);

- L’agevolazione fiscale spetta anche quando i contributi si versano nell’interesse dei familiari a carico: ovviamente la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle medesime, sempre entro il limite di importo complessivo;

- I lavoratori di prima occupazione fruiscono di una maggiore deduzione: l’ammontare dell’importo deducibile dal lavoratore di prima occupazione arriva fino ad euro 7.746, 86.

Dal punto di vista del datore di lavoro, nell’ipotesi in cui si ha contribuzione del TFR “maturando” ai fondi pensione, per fare fronte alla perdita di disponibilità delle somme di TFR accantonate, sono previste delle misure compensative:

- Deducibilità, dal reddito di impresa, di un importo pari al 4% dell’ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione al lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%;

- Esonero dal versamento del contributo al Fondo garanzia nella stessa percentuale di TFR “maturando” conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.;

- Riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR “maturando” conferito.

2. I RENDIMENTI DELLA GESTIONE

La seconda fase dell’operatività delle forme pensionistiche complementari ha rilevanza fiscale: i rendimenti che derivano dall’affluenza di risorse verso tali forme è disciplinato infatti dall’art. 17 del D.L.gs n. 252/2005 il quale prevede un’imposta sostitutiva dell’11% sulla base imponibile che risulta soggetta a regole distinte in base alla tipologia del fondo pensione. In particolare qualora si tratti di fondi pensione che investono in immobili l’imposta sostitutiva è dello 0, 5% da applicarsi sul valore patrimoniale degli immobili posseduti. Le rivalutazioni della rendita, invece, è assoggettata a ritenuta fiscale del 12, 5%.

3. L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La principale finalità della previdenza complementare consiste nell’erogazione, al dipendente al momento del pensionamento, di prestazioni pensionistiche aggiuntive. Le prestazioni erogate dal fondo possono essere corrisposte:

- In forma di capitale, fino ad una massimo del 50% del montante finale accumulato;

- In forma di rendita (periodica).

Ai fini del prelievo fiscale, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione; ciò che differisce è la base imponibile:

- Le prestazioni erogate in forma di capitale, sono integralmente imponibili al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;

- Le prestazioni in forma di rendita, invece, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Le prestazioni imponibili sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, riducibile, al massimo, al 9%, in funzione della durata del periodo di partecipazione ai “fondi pensione” in tal modo: l’aliquota del 15% è riducibile dello 0, 30 % per ogni anno di permanenza dopo il 15 esimo, sino a raggiungere l’aliquota complessiva del 9%; tale tassazione trova applicazione anche sulle somme richieste dal dipendente a titolo di anticipazione per motivi di spesa sanitaria o riscatti parziali, totali e quelli in favore degli eredi. Tutte le altre forme di anticipazione, quali acquisto prima casa, esigenze personali, e/o di riscatto eventualmente previsto dai regolamenti del fondo, sono tassate con l’aliquota più gravosa del 23%.