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Niente discriminazioni per calcolare la pensione complementare della coppia gay


La Corte di giustizia, con sentenza del 10 maggio 2011 pronunciata relativamente alla causa C-147/08, ha sancito la contrarietà rispetto alle norme europee di cui al combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della Direttiva 2000/78, di una normativa nazionale, come quella del Land di Amburgo, ai sensi della quale un beneficiario partner di un'unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato; e ciò, se nello Stato membro interessato il matrimonio sia sì riservato a persone di sesso diverso ma coesista con le unioni civili registrate riservate a persone dello stesso sesso, e qualora sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, “per il motivo che, nell'ordinamento nazionale, il suddetto partner di un'unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata”.

In definitiva, qualora gli Stati membri adottino delle legislazioni nazionali che prevedano la registrazione di un'unione anche per coppie dello stesso sesso, gli stessi sono tenuti a garantire a queste ultime diritti analoghi a quelli corrisposti a coppie regolarmente sposate, compresi i criteri di calcolo della pensione complementare di vecchiaia.

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