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L’apprendistato verso il t.u.

Incassato il primo via libera dal Consiglio dei ministri il Testo unico sull’apprendistato passa alla Conferenza Stato-Regioni per l’esame dei profili di competenza. Il T.U. si compone di sette articoli in cui il contratto di apprendistato è definito come contratto a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani ed è affidato alla contrattazione collettiva nazionale (delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Tra le novità rispetto alla normativa pregressa troviamo:
- in caso il datore di lavoro non abbia svolto la formazione, l’ispettore dovrà intimare allo stesso di provvedervi in un periodo congruo messo a disposizione (con provvedimento di disposizione), successivamente in caso di inottemperanza dovrà procedere con la sanzione;
- il regime sanzionatorio prevede che in caso di inadempimento della formazione per responsabilità del datore che impedisca la realizzazione delle finalità del contratto, lo stesso datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore se fosse stato portato a termine l’apprendistato, maggiorata del 100%.

Sul tema si ricorda l’intervento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro che, con il parere n. 9 del 26 aprile 2011, fornisce chiarimenti in merito a “La proroga del periodo di apprendistato in caso di sospensione del rapporto di lavoro”.


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