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Anche il concepito ha diritto al risarcimento per la morte del genitore


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9700 del 3 maggio 2011, ha accolto il ricorso presentato da una ragazza che aveva instato per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni per la perdita del padre a seguito di incidente stradale avvenuto quando la stessa era stata solo concepita.

In particolare, il collegio di legittimità ha ritenuto che non potesse porsi alcun problema relativo “alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del nato al risarcimento”. Ed invero, la relazione col proprio padre naturale integra un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge “perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità”.

Per la Corte, al figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto può derivare un pregiudizio che costituisce, di per sé, “un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente”.

Fissato, conseguentemente, il seguente principio di diritto: “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”.


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