Sei in: Altro

La valutazione dei rischi

Per «valutazione dei rischi» si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli riguardanti:

1. stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004

2. lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N),

3. differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi che prevedono la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 41.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Tra gli obblighi non delegabili che incombono sul datore di lavoro ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ci sono dunque la valutazione dei rischi e la redazione del relativo Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, redatto a conclusione della valutazione dei rischi può essere tenuto anche su supporto informatico e, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

CONTENUTI DEL DVR

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del:

· responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP ),

· rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale ( RLS o RLST )

· medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR, e quello di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI), devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

SANZIONI

Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi , il datore di lavoro è sanzionabile con

1. ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza di:

· indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

· programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

· l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

2. ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di valutazione dei rischi in assenza di:

· una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

· l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per quanto riguarda invece le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi il datore è sanzionabile con

1. arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 se omette di valutare i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di sorveglianza sanitaria previsti dall’articolo 41.

2. arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

· nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)

· in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici , da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

· per le attività caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno




www.studiogiammarrusti.it