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Stretta sulla responsabilita` del commercialista che commette errori in unico


Un commercialista che commette errori nel compilare la dichiarazione dei redditi del proprio assistito è tenuto al risarcimento dei danni.

A sancirlo la Terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8860 depositata il 18 aprile 2011. Con tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno confermato quanto espresso dai giudici di Corte di Appello di Brescia, secondo i quali “il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi doveva redigere la dichiarazione secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante”. In altri termini, viene richiamato il rispetto del criterio generale di ordinaria diligenza.

Proprio rinviando al principio di diligenza previsto dall’articolo 1176 del Codice civile, per i giudici di Cassazione - riferendosi al caso di specie in cui l'errore del professionsita era costato al contribuente circa 30.000 euro a titolo di maggiori imposte, interessi e penalità - appare “del tutto condivisibile la considerazione che il commercialista non avesse adempiuto all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto”.

È sempre della Terza sezione civile la sentenza n. 8863, depositata ieri, in materia di responsabilità professionale. La Cassazione, con tale pronuncia, sancisce che un avvocato che ha pattuito con il proprio cliente un onorario può perderlo in parte se sbaglia a presentare il ricorso. Le obbligazioni che riguardano l’esercizio della professione legale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Dunque, rileva la modalità con cui l’attività professionale è stata svolta sia in riferimento alla tutela dei clienti sia in riferimento alla diligenza del professionista. In caso di errore, quindi, l’onorario può essere utilizzato a titolo di risarcimento del danno da corrispondere alla parte.

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