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Part-time in edilizia e durc secondo il ministero del lavoro

Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 3 marzo 2011


L’Interpello n. 8 del 4 marzo 2011 è intervenuto sul tema del DURC in edilizia: in particolare tale Interpello è stato avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) al fine di conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000, e più precisamente se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto possa determinare il mancato rilascio del DURC.

Al riguardo va innanzitutto precisato che, secondo l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000 “i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalla rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art.19 della Legge 300/1970, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro (part-time) ”.

In applicazione della suddetta norma il vigente CCNL Edilizia Industria, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale, finalizzato all’uso improprio del part-time nel settore dell’edilizia: in particolare l’art. 78, dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto, stabilisce che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. E’ fatta salva la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

Si tratta di due limiti che disciplinano due ipotesi:

- la prima, riguardante la generalità dei casi per cui essa si riferisce , in percentuale, a tutti i lavoratori occupati nell’impresa a tempo indeterminato, operai ed impiegati;

- la seconda, si riferisce invece alla possibilità di assumere operai a tempo parziale allorché tale assunzione non superi il 30 % degli operai già occupati dall’impresa a tempo pieno.

Dalle disposizioni richiamate si rinviene quindi che, una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali. Si precisa comunque che il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL , rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati.

Come già chiarito dall’INPS con Circ. N. 6/2010, istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale , che trova applicazione ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. In particolare l’art. 29, comma 1 del D.L.gs. n. 244/1995 (conv. da L. n. 341/1995) stabilisce che “i datori di lavoro esercenti attività edile , sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione”, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa , con intervento della Cassa Integrazione Guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse Edili.

La norma è stata introdotta con ovvie finalità antielusive e comporta che l’orario di lavoro settimanale denunciato ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale deve essere quello previsto dalla contrattazione collettiva; ogni eventuale riduzione oppure scostamento da tale valore deve essere giustificato dalle causali ammesse.

Dal momento che tra tali causali che determinano una minore prestazione lavorativa non compare il caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, l’INPS ha chiarito che la contribuzione virtuale debba essere applicata anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito.

Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale. Tutto ciò comporta a carico dell’impresa il calcolo di una evasione contributiva dato dalla differenza tra la maggiore retribuzione calcolata con riferimento al normale orario di lavoro contrattuale (cd. retribuzione virtuale) e quella minore denunciata e riferita all’orario di lavoro risultante dal contratto individuale part-time: l’evasione così accertata determinerà oltre il recupero contributivo e l’applicazione delle relative sanzioni, anche il mancato rilascio del DURC.

L’omissione contributiva in questione comporta ovviamente anche la denuncia di un minor imponibile alla Cassa Edile, per cui ai sensi del citato art. 29, ciò concretizza una violazione anche nei confronti della Cassa stessa.

Si specifica altresì che, ai fini della regolarità contributiva di quanto dovuto alla Casse Edili e sulla base di quanto demandato alle parti sociali con il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010, tale violazione determina il rilascio del DURC irregolare per i contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza dei limiti predetti dopo la data del 1° gennaio 2011.