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Sicurezza sul lavoro: lavoratori esclusi dal computo

Le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, previste del Testo Unico D.Lgs. 81/08 (come modificato nel D.Lgs. 106/09) si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

In base all’ art. 4 però, ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il citato Decreto Legislativo fa discendere particolari obblighi, non sono computati:

1. i collaboratori familiari;

2. i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

3. gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

4. i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

5. i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio

6. i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

7. i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

8. i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;

9. i lavoratori autonomi;

10. i collaboratori coordinati e continuativi nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;

11. i lavoratori in prova.

I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano invece sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.