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Revisione del processo in presenza di nuova prova scientifica

Con sentenza n. 15139 depositata il 12 aprile 2011, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo che chiedeva la revisione della condanna impartitagli per rapina ed omicidio in considerazione della possibile acquisizione di una nuova prova scientifica.
L'uomo, in particolare, aveva chiesto che venisse acquisita una consulenza tecnica antropometrica svolta dal consulente di parte sul Dvd estrapolato dall'originale supporto Vhs, contenente le riprese della rapina. Detta nuova prova dovrà essere ora tenuta in considerazione dai giudici di appello ai cui la Corte di legittimità ha rinviato il riesame della vicenda.

“La novità della prova scientifica” - hanno precisato i giudici di Cassazione - “può essere correlata all'oggetto stesso dell'accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato, successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo secondo caso al giudice spetta stabilire se il nuovo metodo applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati cosi conseguiti, o da soli o insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale responsabilità con una sentenza passata in giudicato”.


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