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Credito agevolato per giovani con esigenze formative

Al fine di sviluppare ed incrementare le politiche a favore dei giovani e quindi di perseguire l’obiettivo della promozione e dell’attuazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito da parte dei giovani, l’emanazione del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 ha istituito il “Fondo per il credito ai giovani”: tale fondo, dotato di personalità giuridica, è finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.


Con il Decreto del 12 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, viene disciplinato tale Fondo con la finalità appunto di favorire l’eccesso al credito da parte dei giovani studenti universitari e neo laureati al fine dell’apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi in un’ottica che mira di rispondere alle reali esigenze dei giovani con l’introduzione di un vero e proprio “prestito d’onore”.

Sono ammessi alla garanzia i finanziamenti previsti nell’ambito di iniziative a carattere nazionale richieste da soggetti, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, risultanti:

- iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;

- iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;

- iscritti ad un master universitario di primo o d secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;

- iscritti ad un corso di specializzazione successivo l conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

- iscritti ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

- iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.

I finanziamenti in questione si riferiscono ai corsi e ai master sopra elencati; in particolare le rate del finanziamento, successive alla prima, vengono erogate previa presentazione ai soggetti finanziatori (banche ed intermediari finanziari) dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti. Si sottolinea in particolare che è possibile cumulare i finanziamenti ma nel limite massimo di 25.000 euro ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore ai 5.000 euro.

Per quanto riguarda la restituzione del finanziamento è da effettuarsi in un periodo compreso tra i 3 e i 15 anni: il piano di ammortamento del finanziamento non deve comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata.

La procedura di ammissione alla garanzia risulta semplificata dal momento che vede protagonisti solo due soggetti, il gestore pubblico e lo sportello bancario: tale prassi inizia con la presentazione, da parte del beneficiario, direttamente allo sportello di uno dei finanziatori, della richiesta di finanziamento corredata dalla documentazione necessaria per accedere al finanziamento medesimo. Il finanziatore comunica, poi, al Gestore (società a capitale interamente pubblico che si occupa delle operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo) la richiesta di attivazione della garanzia, il quale a sua volta verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia.

Nel caso di:

- incapienza delle disponibilità del Fondo, il Gestore nega l’ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento della gioventù entro 7 giorni;

- conferma positiva dell’avvenuta ammissione alla garanzia, il finanziatore comunica al Gestore entro 15 giorni lavorativi l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento.

L’efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del finanziamento

Studio Cassone 3

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