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Revoca indebite agevolazioni contributive

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8.04.2011, n. 8068, ha sancito un principio in tema di ripetizione di agevolazioni contributive che, in forza dell'attività ispettiva svolta dall'Inps, risultino prive di titolo: al riguardo, si è precisato che se l'inesatto inquadramento Inps di un'attività imprenditoriale deriva da informazioni non corrette fornite dallo stesso datore di lavoro, gli sgravi contributivi sono revocabili con efficacia retroattiva.