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Ambiente di lavoro insalubre

Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro, in ipotesi di superamento del periodo di comporto, ove l'infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 codice civile) o di specifiche norme, incombendo al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza e il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate.
- Pertanto, è illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto nel caso in cui la malattia del lavoratore è stata determinata da un ambiente da lavoro insalubre (Cassazione. sentenza 7.04.2011, n. 7946).