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Appalti e irregolarita’ del durc

Sentenza Consiglio di Stato n. 5936 del 24 agosto 2010


Il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, e Cassa Edile, verificati sulla base della normativa di riferimento.

Le linee principali della disciplina del DURC si rinvengono all’interno del D.M. 24 ottobre 2007 e delle relative circolari interpretative. L’art. 1 del D.M. in questione dispone che devono possedere il DURC:

- i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento,

- i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria,

- i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia soggetti a denuncia di inizio di attività.

Gli Istituti in questione e la Cassa Edile quindi, dovranno verificare la regolarità del soggetto richiedente, cioè la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assicurativi e di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, in riferimento all’intera situazione aziendale: infatti il DURC riguarda l’intera posizione contributiva aziendale e, quindi, comporta anche una valutazione delle regolarità nei confronti delle gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali (INPS ed INAIL).

Il DURC deve essere richiesto dagli interessati mediante l’utilizzo dell’apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse Edili e dagli Enti bilaterali e deve contenere:

- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro,

- l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse Edili,

- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura,

- la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva,

- la data del rilascio del documento,

- il nominativo del responsabile del procedimento.

Secondo l’art. 5 del D.M. gli Istituti previdenziali attesteranno la regolarità contributiva in presenza di determinate condizioni:

- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

- la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;

- l’inesistenza di inadempienze in atto;

- la richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;

- le sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

- le istanze di compensazione per le quali sia stato documentato il credito.

In particolare la regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile sussiste in caso di:

- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;

- dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavoratore e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;

- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

L’art. 8 del D.M. specifica poi che il DURC venga rilasciato positivamente anche in presenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa e di ricorso amministrativo o giudiziario sino alla decisione dello stesso, prescindendo da qualsiasi valutazione discrezionale dell’Istituto legittimato al rilascio della certificazione.

La regolarità contributiva ai fini dell’emissione del DURC deve essere accertata alla data indicata nella richiesta e, in mancanza, alla data in cui si effettua la verifica e alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazione avvenute successivamente, nella verifica delle autocertificazioni presentate per la partecipazione a gare di appalto.

Per quanto riguarda più da vicino il contenuto del DURC, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5936/2010 ha affermato che l’incompletezza del DURC è elemento sufficiente ai fini dell’esclusione dalla gara di un concorrente, in quanto nella procedura per l’affidamento dell’appalto non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull’entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC.

La fattispecie concreta si riferisce ad una gara d’appalto bandita dal Comune di Salerno per l’esecuzione di lavori relativi alla realizzazione di un’isola ecologica: la società appellata, che aveva già conseguito l’aggiudicazione provvisoria, veniva poi esclusa dalla gara perché risultava non in regola con la posizione contributiva INPS della sede di Napoli in base alla certificazione DURC acquisita dall’Amministrazione.

La società in questione proponeva così ricorso al TAR, il quale ha ritenuto il ricorso stesso fondato partendo dall’assunto secondo cui, a fronte di un DURC incompleto e come tale equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all’importo dei relativi contributi non pagati, il Comune non poteva decidere l’esclusione dalla gara, appunto perché sulla base di detto documento non era possibile rendersi conto né della gravità dell’infrazione, né della sicura esistenza di essa.

A seguito dell’appello presentato dal Comune di Salerno, il Consiglio di Stato ha rilevato che la certificazione in esame, dichiarando l’irregolarità contributiva della società, in effetti non presentava specificazioni in ordine agli importi dei contributi non versati dalla società, e in tal modo al TAR risultava incompleta e come tale inutilizzabile perché non consentiva di comprendere l’entità della violazione e quindi la portata della sua gravità.

Dovendosi essenzialmente verificare con riferimento ad una data ben precisa la regolarità o meno della posizione contributiva di un’impresa, nella fattispecie la certificazione in esame non solo era ben chiara nel dichiarare l’effettiva esistenza di una irregolarità ma era altresì idonea a giustificare l’esclusione della ricorrente dalla gara in quanto non in regola nei confronti dell’INPS.

Nella fattispecie è pur vero che il Comune non si è affatto preoccupato di comprendere l’entità della violazione e quindi di verificare la dimensione della gravità della stessa, ma è anche vero che l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano, in casi del genere, svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti nel DURC.

E’ senz’altro più ragionevole che in questi casi debba essere semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

Nel caso in esame la società non solo ha omesso di verificare in via preventiva la regolarità della propria posizione contributiva ma non risulta neanche che nell’immediato, dopo l’acquisizione del DURC da parte del Comune, abbia chiesto la rettifica di tale documento.

Per le ragioni fin qui esposte, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario confermare anche in questo caso tale orientamento giurisprudenziale prevalente, comportando l’accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Salerno.