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La cedolare secca trova in grande anticipo il provvedimento di attuazione

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, datato 7 aprile 2011, si fa luce sulle modalita` di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca e sulle modalita` di versamento dell’imposta, si illustrano altre disposizioni di attuazione del regime e si approvano i modelli per la registrazione dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’opzione.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 23/2011, concernente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, all’articolo 3 reca le disposizioni in materia di “Cedolare secca sugli affitti”, regime di tassazione facoltativo degli immobili ad uso abitativo locati per finalita` abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprieta` o di altro diritto reale di godimento.

Si chiarisce che, per il periodo transitorio d’imposta 2011, il regime della cedolare secca puo` applicarsi ai contratti in corso nell’anno 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della predetta data. Mentre, per i contratti in corso nel 2011 scaduti o oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonche` per i contratti in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali e` gia` stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali e` gia` stato effettuato il relativo pagamento, il locatore indica la scelta per la tassazione secca direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo (Unico o 730/2012).

Nelle fattispecie piu` semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori (per entrambi i casi in numero massimo di tre), con omogeneita` di opzioni e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione potra` essere utilizzato il modello telematico semplificato (Siria); mentre, nelle ipotesi piu` complesse l’opzione viene espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale vengono approvate le integrazioni necessarie al fine dell’opzione.

Una precisazione importante e` quella relativa all’adeguamento Istat: il locatore e` tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facolta` di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

Infine, si spiega che per i contratti senza obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore puo` applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale e` prodotto il reddito, ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

Per altre indicazioni si rimanda al testo del provvedimento in allegato.


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