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Verbale unico e pagamento della sanzione


Ministero del lavoro circolare 28 marzo 2011, n. 10.

Il Ministero del lavoro ha chiarito come individuare il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16 L. n. 689/1981, nell’ipotesi in cui con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.


“ Qualora nel verbale unico si provveda contestualmente a diffidare il trasgressore e a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta; il termine di 60 giorni decorre dalla scadenza dei termini già individuati dal Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora).

Resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa (art. 16 Legge 689/1981) decorre dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidabili".





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