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Impugnazione del licenziamento a mezzo posta

Corte Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2010, n. 8830

A norma dell’art. 6 della legge 604/1966 l’impugnazione del licenziamento deve avvenire, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Per quanto riguarda l’efficacia della comunicazione era sorto il dubbio se il perfezionamento era riferibile o meno al momento in cui veniva portato a conoscenza della controparte: numerose sentenze nel tempo hanno sollevato tale questione; attualmente il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione è sancito dall’art. 149 c.p.c., il cui comma 3 dispone che la notifica si perfeziona:

- per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario,

- per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

Dal momento che la comunicazione dell’impugnativa del licenziamento può avvenire attraverso qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale a patto che sia idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore in tal senso, la giurisprudenza ha sollevato delle precise osservazioni qualora l’impugnativa stessa avvenga tramite con lettera raccomandata: in particolare si è posta il problema se per l’efficacia debba farsi riferimento alla data di consegna della lettera all’ufficio postale oppure alla data della ricevuta della spedizione.

La giurisprudenza della Cassazione, richiamando il disposto dell’art. 1334 c.c., ha riguardo sottolineato la valenza e l’applicazione del principio di diritto secondo cui l’effetto impeditivo della decadenza del prestatore di lavoro, dal diritto di conseguire l’annullamento del recesso datoriale, si verifica nel momento in cui si da impulso al procedimento di comunicazione mediante il servizio postale, e non a quello di ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, che potrebbe avvenire anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

Quindi in tale fattispecie in cui la dichiarazione di impugnazione del licenziamento sia comunicata al datore di lavoro a mezzo di servizio postale, sul piano logico è necessario rilevare una scissione tra il comportamento interruttivo della decadenza ed il perfezionamento della fattispecie impugnatoria: questa scissione viene appunto a riprodursi qualora sul piano cronologico l’emissione e la ricezione della dichiarazione impugnatoria abbiano luogo in momenti temporalmente distinti.

Nella disciplina della notificazione degli atti processuali possono essere individuate una pluralità di forme equivalenti ai fini della realizzazione della comunicazione: a tal fine viene attribuito al notificante il potere di richiedere che la notificazione venga effettuata mediante la consegna a mano del destinatario; tale principio però non ha impedito la formulazione della scissione tra l’impedimento della decadenza del notificante ed il momento perfezionativo del procedimento notificatorio, con esplicito riferimento all’ipotesi in cui la notificazione abbia luogo a mezzo del servizio postale.

La Corte sottolinea altresì che in riferimento all’impugnazione del licenziamento, la scelta di una determinata forma di comunicazione della dichiarazione impugnatoria, è interamente rimessa alla discrezione del dichiarante, e che tale scelta può legittimamente dipendere da difficoltà concrete di consegnare direttamente l’atto al datore di lavoro, oppure l’invio a mezzo del servizio postale può dipendere da esigenze probatorie o di certezza documentale, garantite dall’affidamento dell’atto al servizio pubblico, dalla certificazione e dalla certezza della data di emissione.

Considerato tutto ciò la Corte di Cassazione con sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010 ha enunciato il seguente principio di diritto:

“ l’impugnazione del licenziamento ai sensi della legge n. 604 del 1996, art. 6, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga ento sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che – in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, volendo bilanciarla previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti”.




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