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Lesioni personali se l'atleta colpisce l'avversario a gioco fermo


Con sentenza n. 10138 del 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato per lesioni personali un giocatore di pallacanestro che, durante una partita, aveva colpito con un pugno un avversario, rompendogli il setto nasale.

La Corte ha aderito alle motivazioni rese dai giudici di secondo grado per i quali l'atleta era da considerare responsabile in considerazione del fatto che il colpo in faccia era partito quando il gioco era fermo.

Per la Corte di legittimità, infatti, il reato sarebbe stato da escludere solo nel caso in cui l'azione si fosse realizzata nella foga della partita. Era inoltre determinante – sottolinea la Corte – verificare se la violenza fosse stata esercitata per finalità sportive o per motivi personali, quali rabbia o risentimento. E nel caso in esame, la violenza aveva travalicato la passione per il gioco comportando il superamento della soglia del rischio consentito.

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