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Maternità anticipata: decide la dpl

In caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza e in caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (art. 17 comma 2 Dlgs 151/2001), il servizio ispettivo del Ministero, nel disporre l’astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro, può anche prescindere dall’acquisizione di un parere medico (che, nel caso fosse richiesto, dovrebbe comunque provenire dalla ASL) e procedere all’emanazione del relativo provvedimento di interdizione sulla base dei risultati della propria attività di vigilanza, qualora essi evidenzino l’esistenza di condizioni che danno luogo all’astensione.

Nota ministero lavoro n.6165/11

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